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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.076.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
14.076.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

  1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online sono tenuti alla riduzione delle commissioni applicate al proprietario della struttura ricettiva per le prenotazioni annullate per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per le prenotazioni effettuate fino al 30 aprile di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi nei mesi da gennaio 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al periodo precedente applicano la commissione nel limite massimo del 2 per cento e procedono al rimborso dell'eccedenza a richiesta del proprietario con cui è stato stipulato il contratto di intermediazione immobiliare. Per i contratti che prevedono viaggi soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi dai mese di maggio 2020, sottoscritti tramite i soggetti intermediari di cui al primo periodo, qualora non sia previsto nel contratto originario il rimborso per formula di affitto senza possibilità di cancellazione, è facoltà dei soggetti intermediari emettere un voucher a favore dei clienti da utilizzare entro un anno dall'emissione su altre strutture ricettive offerte dall'intermediario.