Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti non commerciali»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile»;
c) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile».