Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo per investimenti salva imprese)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con l'obiettivo di sostenere le imprese che risultavano in bonis ai 31 dicembre 2019 e che hanno avuto problemi di fatturato e di liquidità esclusivamente legati al COVID-19.
2. Il fondo può essere incrementato con le risorse derivanti dagli investimenti in piani individuali di risparmio (PIR) e mediante strumenti attivabili da CDP.
3. La gestione del fondo è affidata ad una SGR appositamente istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il fondo è rivolto alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di aziende momentaneamente in difficoltà, ferma restando la governance privata, che realizzino una o più delle seguenti operazioni:
a) Creazione di holding finanziarie o operative;
b) Fusioni;
c) Ristrutturazioni aziendali e trasformazioni;
d) Internalizzazione di pezzi di produzione attualmente all'estero (reshoring);
e) Programmi di investimento in innovazione e ricerca.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono emanate le modalità attuative di cui al presente articolo.