Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione CISOA agricola)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.