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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.032.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
14.032.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Salvo che trovi applicazione il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è escluso l'accesso ai finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, in caso di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativa 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La presente disposizione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
  2. Salvo che differenti disposizioni di legge prescrivano il rilascio della documentazione antimafia, anche quale condizione risolutiva dell'aiuto, l'assenza di condanna per i reati di cui al precedente comma è attestata mediante apposita autocertificazione resa, dai soggetti indicati al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, i finanziamenti sono revocati fatta salva l'efficacia della garanzia.
  3. L'erogazione dei finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, per importi superiori a 25.000 euro, deve avvenire su conti correnti che consentano la tracciabilità e la movimentazione dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.