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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.014.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
14.014.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svelamento delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

  1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e sub-concessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
  2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura H 24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e subconcessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:
   a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrete dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;
   b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
   c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e subconcessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione dei fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;
   d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;
   e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

  3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.
  4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività ometto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.