stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.0122.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
14.0122.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Autocertificazione)

   1. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ai sensi del presente decreto – fatta eccezione per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), nonché di quelli di cui all'articolo 14 del presente decreto devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
   a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
   b) che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
   c) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
   d) che, con riferimento ai finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
   e) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
   f) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   g) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al precedente comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette alla Guardia di Finanza e, con riferimento ai finanziamenti richiesti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, anche a SACE S.p.A.
  3. L'operatività sul conto dedicato – di cui al precedente comma 1, numero 5) – è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:
   i. eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;
   ii. gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.