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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.87.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.87.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) è altresì ammessa la rinegoziazione della durata di finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia, anche qualora la stessa sia concessa in percentuali diverse da quanto previsto nel presente comma, per un numero di anni massimo pari alla durata residua dei finanziamenti. Il credito aggiuntivo erogato ai sensi del precedente paragrafo del comma viene riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.