Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
11-bis. Al fine di agevolare le operazioni finanziarie a lungo termine, per i giovani imprenditori agricoli che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età al momento della stipula del finanziamento, ovvero per le società agricole la cui maggioranza assoluta di quote di partecipazione è rappresentata da soci con il medesimo requisito anagrafico alla data della stipula del finanziamento, che beneficiano di finanziamenti per operazioni creditizie di durata superiore o uguale a 120 mesi, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 la corresponsione della contribuzione obbligatoria di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2006.
11-ter. All'onere di cui al comma 11-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 11.