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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.361.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.361.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al comma 1 i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni, prodotti e servizi di prima necessità e per l'acquisto di generi alimentari. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.