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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.359.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.359.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.