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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.358.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.358.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative, finalizzate a sostenere l'accesso al microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di stabilire che:
   a) rientrano anche le società cooperative, tra i beneficiari nell'attività di microcredito, anche di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. semplificate;
   b) s'intendono escluse dai finanziamenti previsti, le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, limitatamente alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari;
   c) si sospendano fino al 30 settembre 2020, i termini per l'esclusione dei finanziamenti per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
   d) s'intensifichi la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, nell'ambito dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte dell'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso;
   e) siano erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis, della legge n. 225 del 2016 i servizi di assistenza e monitoraggio;
   f) i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nell'ambito delle misure previste dell'ammontare massimo, delle caratteristiche e dei finanziamenti e canali;
   g) l'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro;
   h) la durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.