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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.355.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.355.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Fondo centrale di Garanzia PMI concede anche assicurazione ai crediti richiesti entro il 31 dicembre 2020 e concessi dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito di cui all'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, degli enti non commerciali e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generate non in regime d'impresa.

  8-ter. Per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, il requisito del 25 per cento del fatturato, si intende riferiti al totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato secondo le disposizioni di legge vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni statutarie dell'ente.
  8-quater. Le garanzie di cui al comma 8-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:
   a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;
   b) al 31 dicembre 2019 l'ente beneficiario non rientrava nelle categorie degli enti in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
   c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al 50 per cento per gli enti con entrate inferiori a 550.000 euro, o del 25 per cento per gli enti con entrate superiori a 500.000 euro, delle entrate sulla base del rendiconto o bilancio relativo all'anno 2019 o, in mancanza dell'anno 2018;
   d) la garanzia copre:
    1) il 100 per cento per importi inferiori a 40.0000 euro;
    2) il 90 per cento per importi superiori a 40.000 euro;
   e) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quindi e sesto anno;
   f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;
   g) le commissioni devono essere limitare al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

  8-quinquies. All'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) Per richieste inviate sino al 31 dicembre 2020, siano destinati agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, agli enti non commerciali e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, in ragione della capacità reperire risorse tramite il tesseramento, l'autofinanziamento, le attività diverse, la raccolta fondi, rimborsabili in 6 anni».