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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.354.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.354.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle imprese già finanziate o a nuovi soggetti non utilmente valutabili sulla base dei bilanci approvati, senza valutazione del merito del credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 della dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.