Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.