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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.316.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.316.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) le garanzie del Fondo di cui al presente articolo sono concesse, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, anche sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in dieci anni.

  Conseguentemente al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il beneficio del presente comma è altresì riconosciuto agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.