Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
p-bis) le garanzie del Fondo di cui al presente articolo sono concesse, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, anche sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in dieci anni.
Conseguentemente al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il beneficio del presente comma è altresì riconosciuto agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.