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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.286.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.286.

  Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nei finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. In relazione alle predette operazioni, solo per la parte garantita del credito, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.