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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.283.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.283.

  Al comma 1, alla lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La presente garanzia può essere rilasciata alla banca anche da un confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella misura del cento per cento del finanziamento, con obbligo di riassicurazione al Fondo centrale di garanzia per il 90 per cento. A tal fine i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 1 comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221.