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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.255.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.255.

  Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finan- ziamento di cui alla presente lettera il finanziatore è esentato dalla verifica del merito creditizio di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico bancario. La garanzia del fondo è concessa in favore di beneficiari finali che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 20651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni del beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore. Per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti il beneficiario potrà utilizzare anche un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.