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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.237.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.237.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento coperto da garanzia per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;
    2) sostituire il quarto periodo con il seguente: «In relazione alle predette operazioni, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge».