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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.097.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.097.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

  1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.