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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.082.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.082.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo indennizzi C19)

  1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), viene istituito il Fondo indennizzi COVID-19, di seguito denominato «Fondo C19», gestito da Consap Spa, con dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, anche ottenuti attraverso finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi incluse le società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il Fondo C19 eroga contributi a fondo perduto destinati al ripristino pagamenti filiera produttiva industriale-commerciale in favore di soggetti con stabilimenti in Italia, che rientrino nella categoria di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata classificata dal gestore del Fondo come settore danneggiato dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo C19 è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione preventiva, ed eroga il finanziamento, subordinatamente alla verifica della formale del possesso dei requisiti, anche mediante autodichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il gestore del fondo provvede ad individuare i settori economici che necessitano prioritariamente dei contributi.
  2. Per l'utilizzo del Fondo si applicano le seguenti misure:
   a) il contributo è erogato attraverso appositi conti di pagamento dedicati B2B e movimentati solo ed esclusivamente per pagamenti di debiti commerciali all'interno del circuito di tali conti di pagamento;
   b) i conti di pagamento B2B possono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti commerciali B2B;
   c) ad ogni movimentazione dei conti è applicata una commissione a favore del Fondo C19 dello 0,75 per cento;
   d) il Fondo C19 destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera c) all'erogazione di nuovi contributi.