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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.075.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.075.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica disciplina di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 come disciplinato dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti che fino al 31 dicembre 2020 siano stati esclusi dalla concessione delle garanzie previste dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, con deroga alla vigente disciplina di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a causa della mancanza dei requisiti di merito creditizio in seguito a istruttoria bancaria, e alla date del 23 febbraio 2020 abbiano guadagnato l'omologazione dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3».
  2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «Nei casi previsti dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-ter».