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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.069.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.069.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamenti garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito ed incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo da parte di giovani, l'ISMEA, limitatamente all'anno 2020 e nell'ambito delle disposizioni transitorie e straordinarie previste dal comma 1 del precedente articolo 13, stanzia quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 11 del medesimo articolo a garanzia delle finalità del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
   a) all'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo 111 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»; di conseguenza le parole «ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata» sono soppresse;
    2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa», conseguentemente al comma 4-bis le parole «L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa» sono soppresse.
   b) all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse disponibili all'articolo 13, comma 11.