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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.043.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.043.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno al settore fieristico)

  1. Le imprese operanti nel settore fieristico internazionale, nazionale e regionale che hanno dovuto interrompere l'attività produttiva, organizzativa e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive integrazioni e modificazioni è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. La misura si applica altresì alle spese derivante dall'annullamento o dalla posposizione delle manifestazioni. All'indicazione del minor volume di affari o delle spese di annullamento o posposizione si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis», come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.