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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0174.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
13.0174.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore del settore agricolo e della pesca)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio».
   b) al comma 3-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.».
   c) dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:
  «3-decies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate:
  3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
   3-duodecies, Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3-terdecies, Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
   3-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione del comma.
   3-quinquiesdecies. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino”.
   3-sexiesdecies. Al fine di tutelare i prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:
    1) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma “primo prezzo”, ovvero nelle linee commerciali “low cost”;
    2) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo “normalmente praticato” inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti non DOP e IGP ma paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane per tanti prodotti;
    3) prevedere per le DOP e IGP “da ricorrenza” o che comunque hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basata sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. 3-septiesdecies. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del comma 3-sexiesdecies».
   d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga».