Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Finanziamenti al settore ristorazione)
1. Per le imprese aventi codice Ateco, invece di quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, si applicano i seguenti coefficienti:
1) il triplo della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa) aumentata dei costi di locazione per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 40 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
2. Il 40 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Banca dopo sei mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamenti solo in caso di effettiva riapertura dell'attività e di dimostrato pagamento idei personale e degli oneri sociali.