Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 49 comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è rifinanziato nella misura del 100 per cento.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obbiettivo medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.