Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Microcredito)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.».