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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.31.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.31.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche alle esposizioni deteriorate relative ai mutui per l'acquisto della prima casa per i lavoratori le cui attività professionali, nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, siano state temporaneamente sospese o risultino definitivamente interrotte a causa della crisi epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo pari a 400 milioni di euro, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 2-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.