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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.25.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.25.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.

  2-ter. Al Fondo di garanzia di cui al presente articolo sono destinate risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e 600 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».