Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
« a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».