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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.12.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono assegnati al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».