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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipazione PAC)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III dei regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
   4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento;”».