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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.019.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.019.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di estensione del credito d'imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;
   b) al comma 1, le parole «, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'agenda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti, in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti, nelle categorie catastali C/1, C/2, e D/8»;
   c) al comma 2, dopo le parole «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.