stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.016.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
12.016.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche ed estensione, dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: « a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.