Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura “Resto al sud”)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».