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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
10.4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
    1) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19;
    2) alle istanze di fallimento da chiunque formulate ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»