stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.85.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.85.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:
   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
   b) le imprese, cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
   c) le imprese, cui risultano nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» – del codice penale;
   d) le imprese che hanno sede legale, residenza o domicilio in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall'articolo 1 del decreto dei Ministero delle finanze del 21 novembre 2001, modificato dal decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 2015, articolo 1, in attuazione dell'articolo 127-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.