Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a contenere la remunerazione complessiva del management e di ogni dipendente o consulente entro 20 volte la media delle retribuzioni dei dipendenti con la qualifica di operaio o con il minore livello retributivo presente in azienda, fino alla completa liberazione della garanzia.