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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.46.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.46.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) Al fine di garantire tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia accende un conto bancario dedicato sul quale sono versati i finanziamenti di cui al comma 1. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sul conto correnti dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.