Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) Al fine di garantire tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia accende un conto bancario dedicato sul quale sono versati i finanziamenti di cui al comma 1. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sul conto correnti dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.