Al comma 2, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;
b) sostituire il numero 2) con il seguente: per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo, terzo, quarto, 100 punti base durante il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono anno, 200 punti base al decimo anno sino al dodicesimo anno.