Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione del reale stato di necessità del settore turistico ricettivo collegato all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», per le strutture ricettive la condizione di durata massima del finanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 è estesa a 12 anni e il limite massimo dell'importo del prestito assistito da garanzia è commisurato al maggiore tra: il 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale e il parametro di cui al comma 2, lettera c).