Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al comma 204 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti beneficiari possono trasferire il credito all'interno del consolidato fiscale ovvero cederlo ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.
13-ter. Le modalità di attuazione della cessione del credito di cui al comma 13-bis sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».