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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.241.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.241.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento del crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata dei piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.