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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.236.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.236.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:
    1. l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
    2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
    3. i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
    4. l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

  5. nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648- ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
    7. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;
    8. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;
    9. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
    10. è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 10-bis il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.
  10-quater. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  10-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati:
   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;
   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.