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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.215.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.215.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) relativamente ai finanziamenti di importo superiore a centomila euro, il soggetto finanziatore deve:
    1) acquisire dall'impresa i dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativi all'impresa beneficiaria, ai soci titolari di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai componenti degli organi sociali ed agli altri soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    2) trasmettere i dati di cui al punto precedente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che provvederà ad analizzarli, nell'esercizio dei compiti di coordinamento e impulso di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nella base dati SIDNA, fornendo al Prefetto competente gli elementi cognitivi, non più coperti da segreto, valutabili ai fini dell'informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli articoli 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    3) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al titolare effettivo del finanziamento se diverso dal richiedente, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica in favore della quale è destinato il credito, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che avrà la disponibilità della provvista;
    4) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'eventuale esistenza di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al presente articolo devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
   dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Agli adempimenti previsti dal comma 2, lettera o), n. 2, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.