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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.195.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.195.

  Al comma 2, lettera h), premettere le seguenti parole: in relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o di un premio complessivo di garanzia, nonché nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.