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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.170.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.170.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno accesso alle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo alle medesime condizioni previste dal comma 2, in quanto siano a esse applicabili. La misura della garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: a) volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019; b) volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019; c) volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile. A tali garanzie si applicano il comma 2, lettera d), numero 1), il comma 2, lettera e), n. 1, nonché tutte le altre disposizioni del presente articolo, in quanto siano applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, a eccezione dei commi 4, 7 e 8; agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.