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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.162.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.162.

  Al comma 13 dopo le parole: per effetto delle garanzie stesse, aggiungere il seguente periodo: La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dai finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.